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1. Considerazioni di base Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 del decreto federale, la Confederazione può assegnare durante cinque anni al massimo un aiuto finanziario sino al 50 per cento del costo totale computabile del progetto. Tale aiuto è accordato sotto forma di importo forfetario. Ciò significa che il contributo federale può essere interamente versato anche quando il progetto viene realizzato con costi inferiori rispetto a quanto inizialmente previsto. Le riduzioni di costo vanno dunque a vantaggio del responsabile di progetto, a condizione che non ne derivi un finanziamento eccedente il limite previsto; l'aiuto finanziario non può infatti superare il 50 per cento del costo totale computabile. D'altro canto, se i costi superano le previsioni, l'aiuto finanziario non viene aumentato. Per i progetti che vengono interrotti anticipatamente o sono realizzati solo in parte, il Segretariato di Stato dell'economia (seco) si riserva il diritto di chiedere la restituzione proporzionale dell'aiuto finanziario corrispondente. Lo stesso avviene quando gli oneri fissati nella decisione di assegnazione della Confederazione non sono rispettati. L'aiuto federale è corrisposto sotto forma di versamenti parziali che, di norma, vengono ripartiti in modo uniforme sui singoli anni conformemente alla durata dell'aiuto federale.
2. Versamenti Le modalità di versamento sono illustrate nella tabella seguente:
Spiegazioni relative alla tabella
Trascorso infruttuoso il termine di ricorso di una decisione, il responsabile di progetto può presentare alla Piazza economica Svizzera/Politica regionale e d'assetto del territorio (RESF) del seco una domanda per il versamento di un anticipo.
Se l'assegnazione dell'aiuto finanziario da parte della Confederazione ha avuto luogo nel corso della prima metà dell'anno, il responsabile di progetto può, dopo avere ricevuto un anticipo, presentare domanda per la corresponsione di un primo versamento parziale verso la fine dello stesso anno. Se l'aiuto finanziario è assegnato nella seconda metà dell'anno, il responsabile di progetto può presentare domanda per un primo versamento parziale solo verso la fine dell'anno successivo. Tuttavia, ancora nel corso dell'anno in cui è avvenuta l'assegnazione dell'aiuto finanziario egli può chiedere un anticipo. Alla domanda per un primo versamento parziale e per gli altri versamenti vanno allegati un elenco dettagliato dei costi sostenuti e un breve rapporto intermedio contenente una visione d'insieme dello svolgimento del progetto sino a quel momento nonché altre indicazioni relative al progetto. Quali altri dati devono essere contenuti in detto rapporto è indicato nel promemoria "Requisiti per il rapporto intermedio". Le domande di versamento parziale vanno presentate presso la competente istanza cantonale la quale esamina la documentazione e la inoltra alla RESF insieme alla sua proposta.
Con la domanda di versamento finale, il responsabile di progetto deve presentare un rapporto finale (vedi promemoria „Requisiti per il rapporto finale") nonché un conteggio finale dettagliato (inclusi i giustificativi di pagamento). Anche questi documenti vanno presentati presso l'istanza cantonale competente che li esamina e li trasmette alla RESF unitamente alla sua proposta.
Fatta eccezione per la domanda per un anticipo, redatta nella forma di un lettera e spedita direttamente alla RESF, per i versamenti parziali e per il versamento finale va compilato un modulo di versamento (vuoto: documenti Word/RTF) della Confederazione. HA/28.5.98
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