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Regio Plus Dettagli Pro-memoria: Modalità di pagamento Regio Plus

Pro-memoria: Modalità di pagamento Regio Plus


1. Considerazioni di base

Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 del decreto federale, la Confederazione può assegnare durante cinque anni al massimo un aiuto finanziario sino al 50 per cento del costo totale computabile del progetto. Tale aiuto è accordato sotto forma di importo forfetario.

Ciò significa che il contributo federale può essere interamente versato anche quando il progetto viene realizzato con costi inferiori rispetto a quanto inizialmente previsto. Le riduzioni di costo vanno dunque a vantaggio del responsabile di progetto, a condizione che non ne derivi un finanziamento eccedente il limite previsto; l'aiuto finanziario non può infatti superare il 50 per cento del costo totale computabile. D'altro canto, se i costi superano le previsioni, l'aiuto finanziario non viene aumentato.

Per i progetti che vengono interrotti anticipatamente o sono realizzati solo in parte, il Segretariato di Stato dell'economia (seco) si riserva il diritto di chiedere la restituzione proporzionale dell'aiuto finanziario corrispondente. Lo stesso avviene quando gli oneri fissati nella decisione di assegnazione della Confederazione non sono rispettati.

L'aiuto federale è corrisposto sotto forma di versamenti parziali che, di norma, vengono ripartiti in modo uniforme sui singoli anni conformemente alla durata dell'aiuto federale.

 

2. Versamenti

Le modalità di versamento sono illustrate nella tabella seguente:

Spiegazione

Se l'assegnazione ha luogo nella prima metà dell'anno (1.1. - 30.6.)

Se l'assegnazione ha luogo nella seconda metà dell'anno (1.7. - 31.12.)

Anticipo

Dopo la scadenza del termine di ricorso

Dopo la scadenza del termine di ricorso

Primo versamento parziale

Fine dell'anno in corso

Fine dell'anno seguente

Secondo versamento parziale

Fine dell'anno seguente

Fine del secondo anno

ecc.

Fine del secondo anno

Fine del terzo anno

Esempio

Decisione: 4.4.1998; durata dell'aiuto finanziario: 4 anni sino al 2001

Anticipo: 5.5.1998

1° versamento parziale: 31.12.1998

2° versamento parziale: 31.12.1999

3° versamento parziale: 31.12.2000

versamento finale: 31.12.2001

Decisione: 8.9.1998; durata dell'aiuto finanziario: 5 anni sino al 2002

Anticipo: 9.10.1998

1° versamento parziale: 31.12.1999

2° versamento parziale: 31.12.2000

3° versamento parziale: 31.12.2001

versamento finale: 31.12.2002

Spiegazioni relative alla tabella

  • Corresponsione di un anticipo

Trascorso infruttuoso il termine di ricorso di una decisione, il responsabile di progetto può presentare alla Piazza economica Svizzera/Politica regionale e d'assetto del territorio (RESF) del seco una domanda per il versamento di un anticipo.

  • Ulteriori versamenti

Se l'assegnazione dell'aiuto finanziario da parte della Confederazione ha avuto luogo nel corso della prima metà dell'anno, il responsabile di progetto può, dopo avere ricevuto un anticipo, presentare domanda per la corresponsione di un primo versamento parziale verso la fine dello stesso anno.

Se l'aiuto finanziario è assegnato nella seconda metà dell'anno, il responsabile di progetto può presentare domanda per un primo versamento parziale solo verso la fine dell'anno successivo. Tuttavia, ancora nel corso dell'anno in cui è avvenuta l'assegnazione dell'aiuto finanziario egli può chiedere un anticipo.

Alla domanda per un primo versamento parziale e per gli altri versamenti vanno allegati un elenco dettagliato dei costi sostenuti e un breve rapporto intermedio contenente una visione d'insieme dello svolgimento del progetto sino a quel momento nonché altre indicazioni relative al progetto. Quali altri dati devono essere contenuti in detto rapporto è indicato nel promemoria "Requisiti per il rapporto intermedio".

Le domande di versamento parziale vanno presentate presso la competente istanza cantonale la quale esamina la documentazione e la inoltra alla RESF insieme alla sua proposta.

  • Versamento finale

Con la domanda di versamento finale, il responsabile di progetto deve presentare un rapporto finale (vedi promemoria „Requisiti per il rapporto finale") nonché un conteggio finale dettagliato (inclusi i giustificativi di pagamento).

Anche questi documenti vanno presentati presso l'istanza cantonale competente che li esamina e li trasmette alla RESF unitamente alla sua proposta.

 

Fatta eccezione per la domanda per un anticipo, redatta nella forma di un lettera e spedita direttamente alla RESF, per i versamenti parziali e per il versamento finale va compilato un modulo di versamento (vuoto: documenti Word/RTF) della Confederazione.

HA/28.5.98

 

 


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