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Regio Plus Dettagli Ordinanza sulla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza sulla promozione dello smercio di prodotti agricoli


Appendice 4: Istruzioni specifiche per l’esecuzione in ambito regionale

Vista la nuova politica regionale della Confederazione, nel quadro dell’ordinanza sulla promozione dello smercio di prodotti agricoli vanno sostenuti anche progetti regionali di promozione dello smercio.

Siccome le disposizioni d’esecuzione concernenti REGIO PLUS, rispettivamente la promozione dello smercio giusta l’art. 12 LAgr sono diverse, è nessario emanare istruzioni per i vari settori specifici.

Le presenti istruzioni contengono indicazioni specifiche in merito a progetti regionali. Sono applicabili unicamente al fine della concessione di un aiuto finanziario da parte dell’UFAG.

 

1. Base legale

Articolo 12 LAgr: Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

  1. La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a livello nazionale o regionale dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all'estero.

  2. I responsabili coordinano i loro provvedimenti ed elaborano direttive comuni, segnatamente per promuovere lo smercio a livello sovraregionale oall'estero.

  3. La Confederazione può sostenere i provvedimenti adottaticongiuntamente da più responsabili qualora siano nell'interesse economico generale. Questo vale in particolare per i provvedimenti concernenti i seguenti settori:

    1. pubbliche relazioni;
    2. promozione delle vendite;
    3. pubblicità generale per l'agricoltura svizzera;
    4. ricerche di mercato.

  4. Il Consiglio federale determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari.

 

2. Progetti regionali

Per progetti regionali s’intendono i progetti che comprendono più prodotti provenienti da una regione, realizzati da un organismo sotto un’unica direzione di progetto.

Non sono concessi aiuti finanziari a singoli prodotti. Essi possono eventualmente beneficiare di un sostegno nel quadro di "progetti nazionali" giusta l’ordinanza sulla promozione dello smercio di prodotti agricoli.

Per le indicazioni concernenti l’aiuto finanziario a livello sovraregionale e nazionale nonché all’estero si rimanda alle istruzioni in ambito nazionale.

 

3. Campo d’applicazione territoriale

I progetti regionali possono essere realizzati in tutta la Svizzera.

 

4. Cosa beneficia di un sostegno?

4.1 Prodotti

Vengono sostenuti:

i prodotti valorizzabili derivanti dalla produzione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;

i prodotti dell’orticoltura esercitata a titolo professionale, della pesca professionale e della piscicoltura;

gli animali vivi da allevamento e da reddito (nessun animale da macello) e i prodotti dell’allevamento di animali (embrioni, sperma).

Per principio, i prodotti agricoli devono essere stati interamente ottenuti in Svizzera. In determinati casi motivati l’UFAG dispone tuttavia di un margine d’azione che gli consente di decidere caso per caso. E’ importante stabilire se il valore aggiunto del prodotto va a beneficio prevalentemente di produttori svizzeri.

 

4.2 Progetti

Sono sostenuti mediante la concessione di un aiuto finanziario i progetti nel settore della comunicazione di marketing e la ricerca di mercato direttamente legata a progetti di comunicazione.

Per costi computabili si intendono i provvedimenti come la pubblicità, la promozione delle vendite, le pubbliche relazioni connesse a un prodotto, la sponsorizzazione, il marketing diretto, eccetera. Sono pure computabili le spese sostenute in relazione a tali attività come la pianificazione, la coordinazione, il controllo e i lavori generici di amministrazione. Possono inoltre venir computati i costi salariali quali elemento dell’impiego di strumenti, ad esempio lo stipendio versato alle persone responsabili dell’assistenza ai clienti in occasione di una fiera.

 

    Definizione

    Communicazione di marketing

    Combinazione di strumenti di comunicazione orientati verso l’esterno, mediante i quali un’impresa cerca di allacciare rapporti diretti con i partner del mercato più significativi per lo smercio dei suoi prodotti e di influenzare il loro comportamento sul mercato ai sensi degli obiettivi di marketing che si è prefissata.

 

4.3 Esigenze alle quali devono soddisfare i progetti

4.3.1 Esigenze di natura politica

  • Il provvedimento deve contribuire all’accrescimento del valore aggiunto: deve avere una ricaduta positiva sul quantitativo di prodotti agricoli smerciato oppure sul prezzo alla produzione. Nella descrizione del progetto gli obiettivi in materia di pianificazione devono essere quantificati in relazione ai prodotti interessati. Dev’essere noto il volume delle vendite attuale e previsto. Tale dato deve figurare nella descrizione del progetto.

  • I progetti devono essere conformi ai principi della politica agricola svizzera. Nella comunicazione può venir posto un accento particolare sui seguenti aspetti: multifunzionalità, conservazione delle basi naturali della vita, produzione sostenibile, approvvigionamento garantito della popolazione compreso l’aspetto qualitativo, vicinanza tra produttore e consumatore, freschezza dei prodotti.

  • I provvedimenti non devono basarsi su una pubblicità comparativa che si riferisce ad altri prodotti agricoli svizzeri. Nel messaggio ai consumatori può venir evidenziato il proprio prodotto, ma non sono consentiti confronti con altri prodotti svizzeri (sul piano regionale o nazionale). Qualora vi fossero prodotti esteri che rappresentano una concorrenza diretta è opportuno attaccare in primo luogo la loro posizione sul mercato. Se si tratta di concorrenza sostitutiva, un progetto che si fonda su una strategia di concorrenza può essere sostenuto soltanto se il prodotto sostitutivo mirato non è di origine svizzera (p.es. patate / riso).

4.3.2 Esigenze di natura organizzativa

  • I fondi devono essere proporzionali alla quantità di prodotti e all’importanza del mercato. Il progetto deve inoltre andar oltre la soglia minima di efficacia.

  • Vanno illustrati gli ulteriori provvedimenti previsti nel quadro del marketing-mix.

  • Dev’essere previsto un controllo adeguato dell’efficacia.

  • Dev’essere garantita la continuità del provvedimento per tutta la durata del progetto. Prima di procedere vanno garantite le risorse necessarie per l’intero progetto. Esse vanno descritte nel piano del progetto.

  • Devono essere disponibili il personale e la struttura organizzativa necessari per la realizzazione del progetto. La responsabilità del progetto dev’essere affidata a persone competenti e la struttura organizzativa dev’essere adeguata. Va inoltre fornita la garanzia di un finanziamento sufficiente.

 

5. Cosa non beneficia di un sostegno?

  • La pubblicità per prodotti oggetto di misure di prevenzione della Confederazione, ossia il tabacco, le bevande spiritose e gli stupefacenti.

  • La pubblicità di vini all’interno del Paese: le limitazioni in materia sono disciplinate nell’ordinanza sul vino.

  • La pubblicità per animali destinati alla macellazione.

  • La comunicazione politica e le relazioni pubbliche a favore di organizzazioni o ditte.

  • La presentazione di imballaggi (concetto, grafica) nonché lo sviluppo di prodotti e imballaggi.

  • Sconti, saldi o relativo annuncio, merchandising, incentivi, eccetera.

 

6. Durata del sostegno

I progetti regionali vengono sostenuti durante quattro anni.

Il sostegno serve per l’ideazione e lo sviluppo di attività regionali finalizzate a promuovere lo smercio di specialità regionali. L’obiettivo è rilevare in primo luogo i potenziali della regione e sostenerne lo sfruttamento da parte dei promotori attivi nella regione.

 

7. Importo dell’aiuto finanziario

Per principio, i fondi dell’UFAG possono essere utilizzati nella misura del 10 per cento per sostenere progetti regionali nel quadro della promozione dello smercio di prodotti agricoli.

L’aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 50 per cento del totale dei costi del progetto.

L’aiuto finanziario è concesso nel quadro delle misure di solidarietà. La Confederazione fornisce un sostegno soltanto in via sussidiaria.

I costi computabili fanno stato a partire dalla data in cui il fascicolo è stato inoltrato al Cantone.

Il progetto è sottoposto a una valutazione globale e successivamente approvato o respinto. Il primo anno, l’aiuto è concesso dopo l’approvazione del progetto, negli anni seguenti, dopo l’inoltro del modulo "Domanda di aiuto finanziario per progetti regionali – Versamento parziale".

 

Rimando:

 

 


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