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Decreto federale


Decreto federale a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali del 21 marzo 1997 (Stato il 11 agosto 1998)

 

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 31 bis capoverso 3 lettera c della Costituzione federale 1); visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 1996 2), decreta:

 

Art. 1   Scopo

Il presente decreto ha lo scopo di sostenere l'ambiente rurale nel fronteggiare i mutamenti economici strutturali.

 

Art. 2   Ambiente rurale

1 Sono aree rurali ai sensi del presente decreto le regioni di montagna ai sensi della legislazione sugli aiuti alle regioni montane e altre zone rurali definite nell'allegato al presente decreto.

2 Su proposta dei Cantoni, il Consiglio federale può autorizzare estensioni dell'ambito di validità geografica, purché corrispondano ai criteri di delimitazione del presente decreto. Può escludere dal campo d'applicazione i Comuni che non corrispondono più ai criteri di delimitazione.

 

Art. 3   Progetti sussidiati

  1. La Confederazione può sussidiare progetti di natura organizzativa, concettuale e istituzionale che:

    1. sono attuati in collaborazione da persone fisiche o giuridiche del settore privato e pubblico;

    2. hanno valore di modello per la regione in funzione del risultato auspicato o del metodo seguito;

    3. servono a creare o a garantire possibilità di impiego nell'ambiente rurale;

    4. contribuiscono allo sfruttamento dei potenziali locali e regionali;

    5. sono in sintonia con i programmi di sviluppo regionale e altri studi di pianificazione regionale e cantonale;

    6. sono conformi agli obiettivi della protezione del paesaggio, dei beni culturali, dell'ambiente e della pianificazione del territorio.

  2. I progetti sono sussidiati durante cinque anni al massimo.

  3. I progetti edilizi non sono sussidiati.

 

Art. 4   Importo dell'aiuto finanziario

  1. La Confederazione può concedere un aiuto finanziario sino al 50 per cento del costo totale di un progetto ai sensi dell'articolo 3. Tale aiuto è accordato sotto forma di importo forfettario.

  2. La Confederazione concede l'aiuto finanziario soltanto se i Cantoni esauriscono le loro possibilità legali di finanziamento.

  3. Essa concede aiuti finanziari ai sensi del presente decreto soltanto ai progetti che non può finanziare altrimenti.

  4. I beneficiari dell'aiuto finanziario devono fornire un'adeguata prestazione propria.

 

Art. 5   Procedura

  1. Le richieste di aiuto finanziario devono essere indirizzate all'ente di sviluppo regionale o al gruppo di pianificazione regionale, che le presenta ai Cantoni, unitamente a un preavviso. Se non vi sono né enti regionali per lo sviluppo né gruppi di pianificazione regionale, le richieste devono essere indirizzate direttamente al Cantone.

  2. Il Cantone trasmette la richiesta, unitamente alla sua proposta, all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro 3) (Ufficio federale).

  3. L'Ufficio federale decide in merito alle richieste di aiuti finanziari.

 

Art. 6   Informazione, scambio di conoscenze e valutazione

L'Ufficio federale provvede allo scambio di informazioni e di conoscenze in merito ai progetti, nonché alla valutazione degli stessi.

 

Art. 7   Rimedi giuridici

Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 4).

 

Art. 8   Finanziamento

  1. Le spese di cui al presente decreto sono addebitate al fondo di investimento ai sensi della legge sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.

  2. Esse non devono superare 70 milioni di franchi.

  3. Per le misure di cui all'articolo 6 possono essere utilizzati al massimo 5 milioni di franchi.

 

Art. 9   Esecuzione

L'esecuzione del presente decreto spetta al Dipartimento federale dell'economia.

 

Art. 10   Referendum ed entrata in vigore

  1. Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

  2. Rimane in vigore dieci anni.

  3. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

 

Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 1997 5

 

Nota a pie' di pagina::

RU 1997 1610

1) RS 101

2) FF 1996 II 976

3) Attualmente: «Segretariato di Stato dell'economica» (art. 13 n. 3 dell'ordinanza sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici, RS 172.010.15; RU 1998 1822 art. 14)

4) Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

5) DCF del 16 giu. 1997 (RU 1997 1612).

 

Allegato  

Rimando:

 

 


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