Decreto federale a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali del 21 marzo 1997 (Stato il 11 agosto 1998)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 31 bis capoverso 3 lettera c della Costituzione federale 1); visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 1996 2), decreta:
Art. 1 Scopo
Il presente decreto ha lo scopo di sostenere l'ambiente rurale nel fronteggiare i mutamenti economici strutturali.
Art. 2 Ambiente rurale
1 Sono aree rurali ai sensi del presente decreto le regioni di montagna ai sensi della legislazione sugli aiuti alle regioni montane e altre zone rurali definite nell'allegato al presente decreto.
2 Su proposta dei Cantoni, il Consiglio federale può autorizzare estensioni dell'ambito di validità geografica, purché corrispondano ai criteri di delimitazione del presente decreto. Può escludere dal campo d'applicazione i Comuni che non corrispondono più ai criteri di delimitazione.
Art. 3 Progetti sussidiati
- La Confederazione può sussidiare progetti di natura organizzativa, concettuale e istituzionale che:
- sono attuati in collaborazione da persone fisiche o giuridiche del settore privato e pubblico;
- hanno valore di modello per la regione in funzione del risultato auspicato o del metodo seguito;
- servono a creare o a garantire possibilità di impiego nell'ambiente rurale;
- contribuiscono allo sfruttamento dei potenziali locali e regionali;
- sono in sintonia con i programmi di sviluppo regionale e altri studi di pianificazione regionale e cantonale;
- sono conformi agli obiettivi della protezione del paesaggio, dei beni culturali, dell'ambiente e della pianificazione del territorio.
- I progetti sono sussidiati durante cinque anni al massimo.
- I progetti edilizi non sono sussidiati.
Art. 4 Importo dell'aiuto finanziario
- La Confederazione può concedere un aiuto finanziario sino al 50 per cento del costo totale di un progetto ai sensi dell'articolo 3. Tale aiuto è accordato sotto forma di importo forfettario.
- La Confederazione concede l'aiuto finanziario soltanto se i Cantoni esauriscono le loro possibilità legali di finanziamento.
- Essa concede aiuti finanziari ai sensi del presente decreto soltanto ai progetti che non può finanziare altrimenti.
- I beneficiari dell'aiuto finanziario devono fornire un'adeguata prestazione propria.
Art. 5 Procedura
- Le richieste di aiuto finanziario devono essere indirizzate all'ente di sviluppo regionale o al gruppo di pianificazione regionale, che le presenta ai Cantoni, unitamente a un preavviso. Se non vi sono né enti regionali per lo sviluppo né gruppi di pianificazione regionale, le richieste devono essere indirizzate direttamente al Cantone.
- Il Cantone trasmette la richiesta, unitamente alla sua proposta, all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro 3) (Ufficio federale).
- L'Ufficio federale decide in merito alle richieste di aiuti finanziari.
Art. 6 Informazione, scambio di conoscenze e valutazione
L'Ufficio federale provvede allo scambio di informazioni e di conoscenze in merito ai progetti, nonché alla valutazione degli stessi.
Art. 7 Rimedi giuridici
Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia 4).
Art. 8 Finanziamento
- Le spese di cui al presente decreto sono addebitate al fondo di investimento ai sensi della legge sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.
- Esse non devono superare 70 milioni di franchi.
- Per le misure di cui all'articolo 6 possono essere utilizzati al massimo 5 milioni di franchi.
Art. 9 Esecuzione
L'esecuzione del presente decreto spetta al Dipartimento federale dell'economia.
Art. 10 Referendum ed entrata in vigore
- Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.
- Rimane in vigore dieci anni.
- Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 1997 5
Nota a pie' di pagina::
RU 1997 1610
1) RS 101
2) FF 1996 II 976
3) Attualmente: «Segretariato di Stato dell'economica» (art. 13 n. 3 dell'ordinanza sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici, RS 172.010.15; RU 1998 1822 art. 14)
4) Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
5) DCF del 16 giu. 1997 (RU 1997 1612).
Allegato
Rimando: