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Il 7 dicembre 1998 il Consiglio federale ha emanato le ordinanze d’esecuzione concernenti la nuova legge sull’agricoltura. L’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla promozione dello smercio (RS 916.010) si basa sull’articolo 12 della legge sull’agricoltura del 29 aprile 1998 (RS 910.1). In virtù dell’ordinanza sulla promozione dello smercio, la Confederazione può sostenere in via sussidiaria le relative misure di solidarietà dell’agricoltura. Trattasi di progetti per la promozione dello smercio di prodotti agricoli a livello regionale e nazionale nonché all’estero. L'aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi del progetto computabili. Nel quadro dell’ordinanza sulla promozione dello smercio si distinguono tre tipi di progetti:
La Confederazione impiega l’importo limitato dei mezzi finanziari riservati alla promozione dello smercio in primo luogo laddove ciò potrebbe contribuire nella maggior misura possibile alla formazione del reddito nell’agricoltura. Per principio, vengono sostenuti provvedimenti a favore di tutti i prodotti dell’agricoltura, compresi quelli della pesca e della piscicoltura. Sono ovviamente esclusi gli stupefacenti, il tabacco e le bevande spiritose. Per i progetti regionali è presupposta la collaborazione di diversi partner attivi nel settore agricolo e fuori di esso al fine di sfruttare potenziali sinergie nell’interesse dello sviluppo economico di una regione. In questo caso si tratta di progetti globali e non della promozione di singoli prodotti.
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